Monitorare le ferie prima della fine dell'anno

03 novembre 2017

Godere di un periodo annuale di ferie costituisce un diritto irrinunciabile, in quanto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Lo Studio fornisce un riepilogo delle norme in occasione della fine dell’anno civile.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione. Nell’ipotesi di lavoratore assunto in corso d’anno va preso in esame l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l’anno solare. Le due settimane devono essere fruite consecutivamente, qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa. Il datore, inoltre, ha l’obbligo di concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

La contrattazione collettiva può: aumentare il periodo di ferie previsto dalla legge ma non ridurlo; prevedere la possibilità di ridurre il limite delle 2 settimane, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali; prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.

Il termine di fruizione si sospende automaticamente qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto.

La c.d. “monetizzazione” delle ferie è ammessa esclusivamente:

  • con riferimento ai periodi maturati fino al 29 aprile 2003;
  •  per le eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL, in aggiunta a quelle legali;
  • in caso di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.

In questo caso è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche con periodicità mensile. Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2018, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione delle ferie maturate nell’anno 2016.

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione che va:

  • da € 100 a € 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
  • da € 400 a € 1.500 per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori, o si è verificata per almeno 2 anni;
  • da € 800 a € 4.500 per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, o si è verificata per almeno 4 anni.

Tutte le informazioni sono reperibili presso lo Studio.

Archivio news

 

News dello studio

nov3

03/11/2017

Monitorare le ferie prima della fine dell'anno

Godere di un periodo annuale di ferie costituisce un diritto irrinunciabile, in quanto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Lo Studio fornisce un riepilogo delle norme

ott31

31/10/2017

Edilizia, iscrizione alla Cassa Edile requisito obbligatorio per ottenere il DURC

La CNCE, con comunicato del 23 ottobre 2017, ha chiarito che le imprese che operano nell'Edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il

ott31

31/10/2017

Una guida per il Libretto di Famiglia e le Prest.O.

L’INPS ha reso disponibile sul proprio sito una guida che chiarisce la procedura da seguire per attivare le nuove prestazioni occasionali sia in caso di Libretto di Famiglia che in caso di Prest.O.

News